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Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo

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La misura si pone l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, sostenuti nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019
Le attività ammissibili all’agevolazione

Rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili quelle attività consistenti:

La ricerca fondamentale

I lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa.
Il risultato delle attività di ricerca fondamentale è, di regola, rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;

La ricerca industriale

I lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato.
In particolare, tali attività mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale; 

Lo sviluppo sperimentale

I lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti.
Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti, si intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota.
Per prototipo, s’intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota s’intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale.

Secondo il comma 3 del Dm 26 maggio 2020, ai fini dell’agevolazione, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.

Le spese ammissibili all’agevolazione

Le spese ammissibili al bonus fiscale, individuate dal c. 200 articolo 1 legge 160/2019, possono essere raggruppate nelle seguenti sei distinte categorie: 

  1. spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo;
  2. quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;
  3. spese per contratti di ricerca extra muros” aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
  4. quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
  5. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
  6. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
Caratteristiche dell’agevolazione

Il credito d’imposta relativo a tali tipologie di spese, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, è pari al 20% delle spese ammissibili, nel limite massimo di euro 4 milioni

Il nuovo comma 203 bis, introdotto dalla legge di Bilancio 2022 prevede per le attività R&S che il credito è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031: 

  • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo; 
  • nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.
Caratteristiche del credito d’imposta

Il credito d’imposta è: 

  • utilizzabile esclusivamente in compensazione (ex articolo 17 Dlgs 241/1997), attraverso la presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici Entratel e Fisconline, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere, dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi per le attività in ricerca e sviluppo “subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione”; 
  • non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale; 
  • non è soggetto ai limiti di cui all’articolo 1 comma 53 della legge 244/2007 (utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro) e all’ articolo 34 della legge 388/2000 (limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro – innalzato a euro 1 mln per l’anno 2020 e a euro 2 mln per il 2021 e a euro 2 mln dal 2022 a regime); 
  • non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, Ires, Irap, né ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del Tuir; 
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
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