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Credito d’Imposta per l’innovazione tecnologica

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La misura si pone l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in Innovazione Tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, sostenuti nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Le attività ammissibili all’agevolazione
Rientrano tra le attività agevolabili quelle di innovazione tecnologica volte alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorativi, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, ed in particolare finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa

A titolo esemplificativo e non esaustivo: 

  • per prodotti nuovi o significativamente migliorati, s’intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d’impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità;
  • per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall’impresa, s’intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali. 

Le attività ammissibili al credito d’imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi pre competitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota. 

Le spese ammissibili all’agevolazione
Le spese ammissibili al bonus fiscale, individuate dal c. 201 articolo 1 legge 160/2019, possono essere raggruppate nelle seguenti cinque distinte categorie: 

  1. spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa
  2. quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica
  3. spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta
  4. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta
  5. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta.

Caratteristiche dell’agevolazione
Il credito d’imposta relativo a tali tipologie di spese, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, è pari al 10% delle spese ammissibili, nel limite massimo di euro 2 milioni

Il nuovo comma 203 ter, introdotto dalla legge di Bilancio 2022 prevede per le attività Innovazione tecnologica che il credito è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025: 

  • in misura pari al 5% della relativa base di calcolo; 
  • nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Maggiorazioni:
La norma prevede, poi, un maggior credito qualora le attività di innovazione tecnologica mirino al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0

Sono considerate attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell’ambito di: 

  • progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore.
  • progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare.

Qualora vengano integrate le suddette condizioni, il credito d’imposta, relativo a tali tipologie di spese, fino al periodo d’imposta in corso fino al 31 dicembre 2022, è pari al 15% delle spese ammissibili, nel limite massimo di euro 2 milioni

Caratteristiche del credito d’imposta
Il credito d’imposta è: 

  • utilizzabile esclusivamente in compensazione (ex articolo 17 Dlgs 241/1997), attraverso la presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici Entratel e Fisconline, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere, dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi per le attività in ricerca e sviluppo “subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione”; 
  • non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale; 
  • non è soggetto ai limiti di cui all’articolo 1 comma 53 della legge 244/2007 (utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro) e all’ articolo 34 della legge 388/2000 (limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro – innalzato a euro 1 mln per l’anno 2020 e a euro 2 mln per il 2021 e a euro 2 mln dal 2022 a regime); 
  • non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, Ires, Irap, né ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del Tuir; 
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
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